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I CARATTERI ESSENZIALI DEL DDL BOSCHI
Sul referendum costituzionale
Autore:
Fabiana Luca
Edito da:
www.instoria.it
In
questi giorni si parla con frequenza crescente del prossimo
referendum costituzionale: ecco i tratti essenziali della
riforma – che prende il nome dalla ministra per le Riforme
Costituzionali e per i Rapporti con il Parlamento Maria
Elena Boschi – circa la quale gli italiani saranno chiamati
a esprimere il loro parere.
Bicameralismo differenziato
Il nucleo centrale della Riforma riguarda il progressivo
superamento del bicameralismo cosiddetto perfetto (o
paritario). Sono differenziati in questo modo i poteri che
ciascuna delle due Camere esercita nella formazione delle
leggi, attribuendo alla sola Camera dei deputati gran parte
della potestà legislativa del Paese.
La Camera dei deputati resta, dunque, la sola titolare del
rapporto fiduciario tra Governo e Parlamento, esercitando
contestualmente "la funzione di indirizzo politico, la
funzione legislativa e quella di controllo dell'operato del
governo".
La Riforma definisce invece una differente composizione e
nuove modalità di elezione per l'altra Camera, il Senato
della Repubblica, che acquisisce formalmente la funzione di
rappresentare le autonomie regionali. In particolare,
secondo quanto definito dal nuovo art.55 Cost., questa
seconda nuova Camera dovrebbe costituirsi di 95 senatori
espressione delle istituzioni territoriali, eletti non più
direttamente dal corpo elettorale, ma dai consigli regionali
e delle province autonome di Trento e Bolzano - mediante
formula proporzionale - e da 5 senatori nominati
direttamente dal Presidente della Repubblica (i quali
durerebbero in carica 7 anni, senza possibilità di essere
nuovamente nominati).
Il ruolo paritario delle due Camere nell'esercizio della
potestà legislativa (ovvero il procedimento legislativo
bicamerale) si mantiene solo per determinate categorie di
leggi. Nello specifico (art.70):
· Leggi di natura costituzionale;
· Leggi di attuazione di disposizioni costituzionali
concernenti i referendum popolari (o altre forme di
consultazione);
· Tutela di minoranze linguistiche;
· Leggi in materia elettorale, sugli organi di governo e
sulle funzioni principali di Comuni e di Città
metropolitane;
· Leggi di attuazione della politica europea;
· Leggi riguardanti le competenze regionali;
Sulle leggi che sono approvate in via esclusiva dalla Camera
dei deputati (e si parla in tal caso di procedimento
legislativo monocamerale), 1/3 dei senatori ha la facoltà di
richiedere entro 10 giorni la possibilità di esaminare
anch'esso il progetto di legge precedentemente approvato
dalla prima Camera. Lo stesso procedimento viene utilizzato
per le leggi relative al bilancio dello Stato, con l'unica
differenza che l'esame in questo caso avviene
automaticamente senza bisogno della richiesta di 1/3 dei
componenti e che il termine per avanzare proposte di
modificazione della legge in esame è di 15 giorni (anziché
10).
Il testo di Riforma contempla infine una terza categoria di
iter legislativo (procedimento legislativo monocamerale con
ruolo rinforzato del Senato), secondo il quale la Camera dei
deputati potrà decidere di ignorare le proposte avanzate dal
Senato, pronunciandosi a maggioranza assoluta dei suoi
componenti durante la votazione finale. In particolare,
quest'ultimo procedimento si applica alle leggi "a tutela
dell'unità giuridica ed economica della Repubblica o a
tutela dell'interesse nazionale che danno attuazione alla
clausola di supremazia".
Introduzione del voto a data certa (art.72 Cost.)
Attraverso l'introduzione di questo nuovo istituto, il
Governo potrà chiedere alla Camera dei deputati che un
"disegno di legge [...] essenziale per l'attuazione del
programma di governo" venga iscritto tra le priorità da
esaminare nell'ordine del giorno delle Camere, in modo da
essere discusso e votato entro il termine di 70 giorni.
Si esclude la possibilità di usare il "voto a data certa"
per determinate categorie legislative, quali leggi
elettorali, leggi di autorizzazione alla ratifica dei
trattati internazionali, amnistia e indulto, legge di
bilancio, ed infine leggi ad approvazione paritaria.
Riforma Titolo V, abolizione definitiva delle province
quali "enti costitutivi della Repubblica" e soppressione del
Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro (CNEL, art.99
Cost.)
Di particolare importanza è la modifica del titolo V della
Costituzione - riformato l'ultima volta 15 anni fa con la
legge costituzionale 3/2001 che ha spostato il rapporto tra
Stato e Regioni in senso più federalista - che elimina
definitivamente la competenza concorrente tra lo Stato e le
Regioni introdotta nel 2001, e trasferisce quindi nuove
materie nell'ambito della competenza esclusiva dello Stato.
Tra le principali: rapporti internazionali, immigrazione,
istruzione, previdenza sociale, legislazione elettorale,
ambiente ed ecosistema, gestione delle fonti energetiche,
infrastrutture e reti di trasporto.
Referendum abrogativo e altri istituti di democrazia
cosiddetta diretta
La Riforma modifica inoltre il quorum previsto per la
validità del Referendum abrogativo (art.75 Cost.). Nel
dettaglio, il voto potrà considerarsi valido qualora si sia
recata alle urne la maggioranza degli aventi diritto al
voto; nel caso in cui la proposta di Referendum sia stata
avanzata da almeno 800.000 elettori (anziché 500.000 come
adesso), il quorum necessario a considerare valida la
votazione scenderebbe alla maggioranza dei votanti alle
ultime elezioni politiche della Camera dei deputati.
Sarà introdotto l'istituto del Referendum propositivo e di
indirizzo.
Viene aumentato a 150.000 il numero minimo di firme
necessarie ad avanzare una proposta legislativa popolare (la
quota minima prevista dall'art. 71 Cost. attualmente è pari
a 50.000 elettori)
Elezione Presidente della Repubblica
La Riforma sopprime di fatto la partecipazione dei delegati
regionali (3 per ciascuna regione, fatta eccezione per la
Val d'Aosta provvista di un solo delegato) all'elezione del
Presidente della Repubblica, affidata esclusivamente quindi
al Parlamento in seduta comune. Necessaria una maggioranza
dei 2/3 dei componenti per le prime tre votazioni; dei 3/5
dei componenti a partire dalla quarta; e infine una
maggioranza dei 3/5 dei votanti a partire dal settimo
scrutinio in poi.
Giudizio preventivo di legittimità costituzionale per le
leggi elettorali
Un elemento interessante della Riforma è infine
l'introduzione del controllo preventivo da parte della Corte
Costituzionale sulla legittimità delle leggi elettorali
prossime all'entrata in vigore. Nel nostro ordinamento
attualmente non è previsto questo tipo di controllo
preventivo su alcuna tipologia di legge. Solo prima della
Riforma del titolo V, lo Stato aveva la facoltà di
controllare preventivamente la legittimità delle leggi
regionali. Il sindacato preventivo costituisce indubbiamente
un elemento interessante, perché permette di controllare la
validità di una legge elettorale prima che entri in un
ordinamento giuridico già di per sé "viziata".
Differentemente dal Referendum abrogativo, per quello
costituzionale non è previsto alcun quorum strutturale o
numero legale per rendere valida la consultazione: se i
consensi supereranno i voti sfavorevoli, la Riforma verrà
approvata e promulgata in via definitiva.
Link
all'articolo originale:
http://www.instoria.it/home/riforma_boschi_referendum.htm
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