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Giornalismo e attività social, la Cassazione ne definisce il rapporto

 

Autore: Alessandro Mercanti

 

Così come uscito sul sole24ore online di ottobre, la sentenza n. 8395/2016 del tribunale di Roma della sezione lavoro, ha stabilito che tenere aggiornati blog e social network deve essere considerato lavoro giornalistico.

Nella sentenza viene sottolineato come la professione giornalistica sia in continua evoluzione e caratterizzata da dinamicità dovuta soprattutto all'utilizzo di internet.

"Il giornalista - così come recita la sentenza - svolge una complessa attività di natura intellettuale, volta alla diffusione di notizie tramite vari strumenti di comunicazione...sicché l'attività stessa può atteggiarsi diversamente a seconda dello strumento di diffusione utilizzato".

Quindi, secondo gli stessi giudici, tra gli strumenti di informazione rientrano blog e social network e quindi per analogia l'attività di aggiornamento degli stessi può essere definita appunto giornalistica.

Nello specifico la sentenza riguardava due giornalisti che si occupavano del blog di una testata online. I due sono finiti sotto indagine dell'Inpgi (Istituto di previdenza dei giornalisti) il quale riteneva appunto che la loro attività fosse totalmente assimilabile a quella del classico giornalismo e che quindi i due fossero soggetti ai contributi previdenziali esattamente come i giornalisti che lavorano per redazioni online o cartacee.

 


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