Giornalismo e attività social,
la Cassazione ne definisce il rapporto
Autore:
Alessandro Mercanti
Così come uscito sul sole24ore online di ottobre, la
sentenza n. 8395/2016 del tribunale di Roma della sezione
lavoro, ha stabilito che tenere aggiornati blog e social
network deve essere considerato lavoro giornalistico.
Nella sentenza viene sottolineato come la professione
giornalistica sia in continua evoluzione e caratterizzata da
dinamicità dovuta soprattutto all'utilizzo di internet.
"Il giornalista - così come recita la sentenza - svolge una
complessa attività di natura intellettuale, volta alla
diffusione di notizie tramite vari strumenti di
comunicazione...sicché l'attività stessa può atteggiarsi
diversamente a seconda dello strumento di diffusione
utilizzato".
Quindi, secondo gli stessi giudici, tra gli strumenti di
informazione rientrano blog e social network e quindi per
analogia l'attività di aggiornamento degli stessi può essere
definita appunto giornalistica.
Nello specifico la sentenza riguardava due giornalisti che
si occupavano del blog di una testata online. I due sono
finiti sotto indagine dell'Inpgi (Istituto di previdenza dei
giornalisti) il quale riteneva appunto che la loro attività
fosse totalmente assimilabile a quella del classico
giornalismo e che quindi i due fossero soggetti ai
contributi previdenziali esattamente come i giornalisti che
lavorano per redazioni online o cartacee.
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